Author: alaitblog

  • 5 Terre express e collegamenti levante Ligure

    Segnaliamo variazioni sugli orari dei treni regionali che raggiungono il territorio delle 5 terre, dove transita il servizio 5Terre express e dove dal 2016 sono state apportare significanti variazioni su tariffe e tratte.

    Aggiornamento Trenitalia per primavera 2017

    trenitalia

     

  • Nuove iniziative: Mini corso di scienze naturali

    Cari Amici di ALAIT, ecco la riconferma finale dei dettagli per il corso:

    – mercoledì 1 marzo pomeriggio (4 ore) dalle 14.00 alle 18.00

    – giovedì 2 marzo mattina (4 ore) dalle 9.00 alle 13.00

    – sede ASCOM Confcommercio Genova – Via Cesarea, 8/4, 16121 Genova

    La quota resta confermata a € 60 e potrà essere versata in contanti direttamente il 1 marzo. A tale scopo vi preghiamo di arrivare con un po’ di anticipo, in modo da poter cominciare in orario e rispettare i tempi.

    Vi aspettiamo!


    L’associazione ha in programma di organizzare un MINI Corso di introduzione alle Scienze Naturali.
    Il corso, ben lungi da fornire gli strumenti per oltrepassare l’ambito e le competenze dell’A.T., avrebbe però lo scopo di formare gli interessati ad un livello che consenta di fornire alcune informazioni base durante la prestazione del servizio di accompagnamento.

    Argomenti proposti:
    – Cenni di Geologia e Geomorfologia (morfologia costiera, morfologia fluviale, frane)
    – Rischi naturali in Liguria: cenni di climatologia e dissesto idrogeologico
    – Allerta Meteo
    – Vegetazione mediterranea
    – Cenni di riconoscimento delle piante in Liguria (macchia mediterranea, vegetazione costiera, specie boschive)
    – Principali specie animali della Liguria
    – Incendi: impatto su suolo e vegetazione
    – Problematiche legate alle professioni turistiche in caso di situazioni di emergenza ambientale e sicurezza coi gruppi

    Si pensava di svolgere il programma in 2 moduli di 4 ore ciascuno, eventualmente in due giornate consecutive per agevolare chi venisse da più lontano.

    A seconda delle adesioni che perverranno, saremo in grado di fornire il costo definitivo. Siamo però in grado di dire che:

    – il corso verrà effettuato per un minimo di 12 partecipanti ed un massimo di 20
    – il costo massimo sarà di 60 € per persona
    – la sede sarà a Genova, in posizione il più possibile comoda e centrale

    Le adesioni verranno tassativamente raccolte in ordine cronologico di richiesta solo a questo stesso indirizzo (info@alait.it), entro e non oltre venerdì 17 febbraio.

    L’intenzione è quella di realizzarlo nel più breve tempo possibile, e comunque entro venerdì 3 marzo.

  • Guide turistiche: linee d’indirizzo su professione e abilitazione

    (Regioni.it 3095 – 06/02/2017) La Conferenza delle Regioni, nella riunione del 2 febbraio, ha approvato le linee di indirizzo che, in attuazione di un decreto ministeriale, individua i requisiti necessari per l’abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e per il rilascio dell’abilitazione.

    Si riporta di seguito il testo integrale del documento (pubblicato nella sezione “Conferenze” del sito www.regioni.it ) che il presidente Stefano Bonaccini ha inviato  ai Prersidenti delle Regioni e delle Province autonome  e agli assessori regionali al turismo.
    Guide turistiche: linee di indirizzo per l’interpretazione dell’articolo 8 del dm 11 dicembre 2015 n. 565
    PREMESSA
    In Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2016 – Serie Generale n. 47 è stato pubblicato il DM del MIBACT 11 dicembre 2015 n. 565 avente ad oggetto la “individuazione dei requisiti necessari per l’abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell’abilitazione“.
    L’articolo 8 detta la norma transitoria nei seguenti termini:
    -le guide turistiche con abilitazione provinciale o regionale, per un anno dall’entrata in vigore del DM, esercitano in via esclusiva nei siti individuati dal DM del 7 aprile 2015;
    – alla scadenza del suddetto anno, se le Regioni non hanno avviato la procedura abilitativa, termina l’esclusività di cui al punto precedente;
    – la norma transitoria si applica anche ai candidati al rilascio del titolo abilitativo di guida turistica in corso al momento dell’entrata in vigore del presente DM (ovviamente se l’esame abbia esito positivo);
    – l’esame consiste in una selezione per titoli che attestino la conoscenza dei siti presenti nella Regione o Provincia Autonoma;
    – nel caso in cui la professione di guida turistica sia stata predisposta su base provinciale, la Regione può prevedere altresì lo svolgimento di una prova tecnico-pratica avente ad oggetto una simulazione di visita guidata.
    Quanto contenuto nel comma 1 e 2 dell’articolo 8 nulla dice in merito alle guide turistiche che provengono da altre Regioni. Visto quanto previsto dall’articolo 3 della Legge n. 97/2013, si ritiene che esse possono usufruire della presente norma transitoria.
    La norma obbliga, pertanto, alla predisposizione di uno o più avvisi entro marzo 2017 che tengano conto delle diverse tipologie di situazioni:
    a) guide con abilitazione provinciale;
    b) guide con abilitazione regionale;
    c) guide con abilitazione conseguita in altre Regioni e per le guide estere con diritto di stabilimento in Italia ottenuto attraverso misure compensative ;
    d) guide a cui, in virtù dell’esperienza acquisita durante il periodo transitorio, le Regioni – in precedenza organizzate su base provinciale – abbiano riconosciuto l’estensione dell’abilitazione su base regionale a seguito dell’adozione di uno specifico atto deliberativo.
    Le Regioni e le Province Autonome hanno ravvisato la necessità di individuare linee di indirizzo per tutto il territorio nazionale per l’applicazione di quanto previsto dal menzionato articolo 8 relativamente a due valutazioni sulle conseguenze della norma:
    in primo luogo, la complessità della stessa norma e il notevole carico di lavoro che ricade sulle amministrazioni regionali;
    in secondo luogo, la necessità di mantenere una coerenza fra le procedure avviate da tutte le Regioni e Province Autonome al fine di evitare contestazioni e contenziosi.
    Considerato che il Mibact, con nota interpretativa del proprio Ufficio Legislativo trasmessa con nota del 31 maggio 2016, ha ritenuto che siano le Regioni e le Province Autonome a dover espletare le procedure di abilitazione entro il 26 febbraio 2016.
    Tanto premesso,
    la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, al fine di rendere omogeneo a livello nazionale l’accesso alle procedure di abilitazione di cui all’articolo 8 del DM n. 565/2015, ha approvato le seguenti linee di indirizzo per le Regioni e le Province Autonome.
    La scelta maturata fra le Regioni e le Province Autonome prevede lo svolgimento della selezione solo per TITOLI senza attivazione delle prove pratiche previste dalla norma.
    Si prevede, pertanto, che le Regioni provvedano alla emanazione di due avvisi:
    per le guide con abilitazione regionale o provinciale per l’ammissione ai siti individuati dal DM del 7 aprile 2015 dello stesso ambito territoriale;
    per le guide con abilitazione provinciale per estensione regionale e per guide abilitate in altre regioni e per le guide estere con diritto di stabilimento in Italia ottenuto attraverso misure compensative (ai sensi della D. Lg. 6 novembre 2007 n. 206, Titolo III art. 16).
    Un elemento determinante per la definizione della procedura è relativo alla definizione dei punti a) e b) del comma 4. Si indica la seguente interpretazione:
    Titoli o attestati conseguiti all’interno di percorsi formali o non formali:
    – diploma di scuola superiore
    – laurea di primo livello
    – laurea magistrale
    – master/dottorato in materie artistiche e umanistiche
    – anni di insegnamento in materie artistiche e umanistiche
    – corso/i di aggiornamento organizzato/riconosciuto dalla Regione o da enti da essa delegati sulla conoscenza dell’offerta culturale del territorio regionale
    – corso di aggiornamento, organizzato/riconosciuto dalla Regione o da enti da essa delegati, sui siti individuati dal DM del 7 aprile 2015 e successive integrazioni
    per le regioni con abilitazione provinciale vale come titolo anche l’eventuale abilitazione conseguita per altre provincie nelle modalità previste dalla stessa legislazione regionale
    Esperienze derivanti dalle visite effettuate nei siti negli ultimi dieci anni:
    – partita IVA attiva
    – dichiarazioni del committente o dei responsabili dei siti
    – contratti di prestazione professionale
    – documenti fiscali di prestazione di servizi
    – documentazione rilasciata dai siti presenti nella regione di accesso per fini professionali
    Le Regioni possono individuare fra i titoli e i punteggi previsti dall’intesa quelli effettivamente applicabili sulla base delle loro specifiche normative
    PRIMO AVVISO
    Il primo avviso si applica, senza possibilità di eccezione, nei seguenti casi:
    a) guide con abilitazione regionale per la stessa regione di riferimento o con abilitazione provinciale riconosciute di valenza regionale a seguito dell’adozione di uno specifico atto deliberativo
    b) guide con abilitazione provinciale per la sola provincia di riferimento
    il questo caso il comma 4 prevede le tipologie di titoli e richiede che nell’avviso siano indicati i vari punteggi. L’impostazione proposta parte dall’assioma che l’esercizio della professione negli ambiti abilitati al momento del rilascio del titolo siano di per sé attestati della conoscenza dei siti presenti nel territorio:
    Titoli o attestati conseguiti all’interno di percorsi formali o non formali:
    1) diploma di scuola superiore punti 45
    2) lauree di primo livello punti 50
    3) lauree magistrali punti 55
    4) master/dottorato in materie umanistiche punti 65
    5) corso di aggiornamento professionale, organizzato dalla Regione o da enti da essa delegati, sui siti specialistici regionali punti 60
    Esperienze derivanti dalle visite effettuate nei siti negli ultimi dieci anni
    6) 15 punti per ogni anno di esercizio della professione fino ad un massimo di 45 punti (da recepire tramite auto-dichiarazione)
    7) 4 punti per ogni contratto di prestazione professionale fino ad un massimo di 20 punti
    8) 2 punti per ogni dichiarazione del committente o del responsabile dei siti individuati dal DM del 7 aprile 2015 e successive integrazioni fino ad un massimo di 20 punti
    9) Conseguimento della abilitazione ottenuta con procedura di esame contenente materie storico/artistiche del territorio di riferimento punti 35
    I punti dal numero 1 al numero 4 non sono cumulabili
    SECONDO AVVISO
    Il secondo avviso è emanato per le seguenti situazioni:
    a) guide con abilitazione provinciale per l’estensione a livello regionale
    b) guide con abilitazione conseguita in altre regioni
    c) guide estere con diritto di stabilimento in Italia ottenuto attraverso misure compensative (ai sensi della D. Lg. 6 novembre 2007 n. 206, Titolo III art. 16).
    In questo caso dobbiamo tenere presente che queste guide potevano esercitare nei territori esterni all’ambito in cui avevano conseguito l’abilitazione solo dal 9 settembre 2013 data di emanazione della legge n.97/2013. In questo caso la valutazione dovrà prevedere una articolazione diversa:
    Titoli o attestati conseguiti all’interno di percorsi formali o non formali:
    1. diploma di scuola superiore punti 5
    2. lauree di primo livello punti 10
    3. lauree magistrali punti 20
    4. master /dottorato in materie artistiche e umanistiche punti 30
    5. attestato/i di anni di insegnamento in materie artistiche e umanistiche, punti 2 per ogni anno fino ad un massimo di 10 punti
    6. corsi di aggiornamento, con attestato di profitto, riconosciuti/organizzati dalla regione oggetto dell’abilitazione (o da enti delegati) sulla conoscenza dell’offerta culturale del territorio regionale, punti 5 per ogni corso pari o superiore a 20 ore fino ad un massimo di 20 punti;
    7. corsi di formazione con attestato di profitto aggiornamento, riconosciuti/organizzati dalla regione oggetto dell’abilitazione (o da enti delegati) sui siti individuati dal DM del 7 aprile 2015 e successive integrazioni: tale corso è svolto su tutti i siti specialistici della Regione per un numero minimo di ore pari o superiore a 100 ore. Punti 40
    8. per le regioni con abilitazione provinciale vale come titolo anche l’eventuale abilitazione conseguita per altre provincie della stessa regione, nelle modalità previste dalla stessa legislazione regionale: punti 15 per ogni ulteriore provincia abilitata fino a 45 punti
    9. Conseguimento della abilitazione provinciale nell’ambito territoriale della stessa regione ottenuta con procedura di esame contenente materie storico/artistiche del territorio regionale punti 35
    I punti dal numero 1 al numero 4 non sono cumulabili
    I punti numero 6 e 7 non sono cumulabili
    Esperienze derivanti dalle visite effettuate nei siti dal 9 settembre 2013:
    1. partita IVA attiva punti 10
    2. 2 punti per ogni contratto di prestazione professionale di guida turistica, riferita ai siti specialistici della regione o degli altri ambiti provinciali non abilitati con data certa, fino ad un massimo di 10 punti
    3. 2 punti per ogni dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, del committente o del responsabile dei siti individuati dal DM del 7 aprile 2015 e successive integrazioni, relativa alla visita effettuata come guida turistica, in tali siti, della regione o degli altri ambiti provinciali non abilitati con indicazione della data, fino ad un massimo di 10 punti
    4. 1 punto per ogni documento fiscale, con data espressa, di prestazione di servizi di guida turistica da cui si evinca la visita ad almeno uno dei siti di cui al DM del 7 aprile 2015 e successive integrazioni fino ad un massimo di 10 punti
    Il totale massimo di punteggio acquisibile è 100 punti. Per l’abilitazione è sufficiente raggiungere i 70 punti.

    ( sm / 06.02.17 )

  • Il tour leader: chi è e cosa fa

    È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide.

    Generalmente l’accompagnatore turistico o tour leader è un lavoratore autonomo che lavora in Italia, in Europa o in altre parti del mondo, su incarico di tour operator, agenzie di viaggio ed enti di promozione turistica.
    E’ dunque il responsabile della realizzazione sul campo del programma, è il punto di riferimento per fornitori e viaggiatori per tutta la durata del viaggio.
    L’Accompagnatore turistico è dunque un serio professionista preciso, puntuale ed ordinato.

    IL TOUR LEADER

    -deve gestire fondo cassa, biglietti e documenti di tutto il gruppo, conoscere le principali leggi turistiche, le formalità doganali e valutarie.
    -deve avere buone capacità relazionali: ha, infatti, il compito di mediare sempre e con tutti (con i clienti, con i committenti, con le autorità locali, con le guide turistiche, con il personale di servizio con cui si entra in contatto, ecc.).

    La professione si impara, le doti innate di rapportarsi con gli altri ed avere in ogni occasione un approccio positivo e calmo con i problemi da risolvere, bisogna possederle.
    Il lavoro come accompagnatore turistico pone costantemente di fronte a situazioni di dover comunicare con persone e culture diverse, che richiedono capacità di continuo rinnovamento ed adattamento professionale. – deve avere una buona cultura storica, geografica, artistica, antropologica ed economica in modo da saper illustrare in generale la civiltà o le civiltà delle Nazioni visitate, deve saper collegare fra loro le visite fatte dalle Guide nelle differenti città e/ siti e parchi, in modo da rendere ogni viaggio una scoperta di civiltà e culture. – deve essere in grado di consultare e decifrare ogni tipo di mappa, cartina, pianta.

    il tour leader deve inoltre garantire sempre la sua presenza nei momenti più delicati e problematici del viaggio, facendo in modo che, con la sua capacità professionale, venga risolto qualsiasi tipo di inconveniente. Per esempio dovrà aiutare e saper indirizzare i membri del suo gruppo in caso di malattia, incidente, smarrimento o furto di documenti, tramite opportuni contatti con ambasciate, consolati ed uffici di polizia.

    Le competenze dell’accompagnatore turistico sia in Italia, ma anche all’estero sono:

    –   rappresentare l’Agenzia di Viaggi di fronte a fornitori e clienti
    –    verificare e confermare tutte le strutture e i servizi
    –    controllare alla partenza la presenza dei partecipanti;
    –    fornire ai partecipanti il programma dettagliato del viaggio;
    –    fare in modo che il gruppo (formato spesso da persone che non si conoscono fra loro fino al momento della partenza) sia ben amalgamato e possibilmente omogeneo, favorire una buona armonia e ascoltare i reclami di chi non è soddisfatto;
    –    fornire le informazioni generali sulle località visitate (pur non sostituendosi alla guida turistica) e prestare assistenza per risolvere quei piccoli o grandi inconvenienti che si possono verificare durante un viaggio;
    –    curare l’attuazione del programma turistico prestabilito, facendo rispettare gli orari degli appuntamenti programmati – guidare il gruppo dei partecipanti durante il viaggio, risolvendo eventuali problemi (quali furti, malattie, infortuni, smarrimento di documenti di viaggio, perdita di bagagli, prenotazioni non confermate, camere non idonee);
    –    prevedere in accordo con l’Agenzia di viaggi eventuali escursioni alternative o facoltative;
    –    acquistare e fornire ai partecipanti biglietti d’ingresso per musei e per mezzi di trasporto;
    –    prenotare e pagare ristoranti;
    –    fornire un servizio di interpretariato;
    –    gestire tutti gli adempimenti burocratici e amministrativi relativi al viaggio;
    –    gestire tutte le formalità burocratiche di carattere doganale ed amministrativo nei viaggi all’estero;
    –    curare eventuali problemi monetari o di cambio valuta;
    –    provvedere alla sistemazione negli alberghi o nelle strutture ricettive scelte;
    –    presentare all’organizzazione per cui presta servizio una relazione sull’andamento del viaggio, informandola di eventuali inconvenienti, lacune o problemi emersi

    AMBITI DI LAVORO del TOUR LEADER

    L’Accompagnatore Turistico può operare in diversi ambiti di seguito individuati:

    TOUR LEADER VIAGGIO OUTGOING. L’accompagnatore turistico per viaggi organizzati outgoing, definito all’estero tour manager, svolge un’attività estremamente impegnativa; ha infatti la responsabilità di condurre persone o gruppi fuori dai confini nazionali.
    Non a caso all’estero questa figura viene definita tour manager: occorrono infatti capacità manageriali ed organizzative per gestire rapporti ed affrontare problemi che possono essere sempre diversi. Dovrà quindi essere in grado di esprimersi correntemente in varie lingue (possibilmente anche in quella del paese di destinazione); deve conoscere l’itinerario e le località che verranno visitate, le linee di comunicazione e la prassi doganale e valutaria della nazione ospite.
    Pur senza sovrapporsi alla guida turistica locale deve conoscere e spiegare costumi, usi ed abitudini locali e fornire tutte quelle informazioni che permettono al turista di sentirsi a proprio agio.

    TOUR LEADER VIAGGIO INCOMING L’accompagnatore turistici per viaggi organizzati in incoming viene definito all’estero tour leader in quanto deve per qualche ora, giorno o settimana, all’interno del nostro paese, diventare “capogruppo” di comitive di turisti, sia italiani sia stranieri, magari provenienti da diversi paesi. In questo caso la difficoltà maggiore consiste proprio nel riuscire ad amalgamare una compagnia composta da persone estranee. Dovrà quindi riuscire a proporre la sua leadership più volte nella giornata o con gruppi sempre diversi.
    Soprattutto nel caso di turisti stranieri il tour leader riveste un ruolo di grande importanza: è lui che aiuta lo straniero a interpretare e capire la civiltà e la cultura del nostro paese, sfatando quei pregiudizi obsoleti che spesso danneggiano l’immagine dell’Italia all’estero, per promuovere l’immagine dell’Italia all’estero.

    TOUR LEADER  DAILY TOUR (ESCURSIONE)
    L’accompagnatore in daily tour si dedica alle escursioni giornaliere. I suoi compiti sono gli stessi di chi opera nei viaggi organizzati in incoming con la differenza che il suo lavoro ha un ambito temporale più circoscritto: animare il gruppo, controllare che il programma offerto sia rispondente a quello stabilito, verificare che gli orari siano rispettati e fornire le informazioni generali sulle località visitate.

    SERVIZI TURISTICI DI TRANSFER
    Il transferista svolge la sua attività di accoglienza durante i transfert, cioè assiste i passeggeri al momento dell’imbarco, dell’arrivo e durante gli eventuali brevi trasferimenti da un posto ad un altro.

    ALTRI CAMPI DI ATTIVITA’ DELL’ACCOMPAGNATORE TURISTICO: CONGRESSI, VIAGGI INCENTIVE, CONVENTION AZIENDALI, FIERE.

     

  • Leggi in vigore

    INQUADRAMENTO GIURIDICO

    L’Accompagnatore Turistico presta, quasi sempre, la sua attività come lavoratore autonomo prevalentemente su incarico di Tour Operator, Agenzie di Viaggio ed Enti di Promozione Turistica.

    L’abilitazione di Accompagnatore Turistico non ha limiti territoriali di esercizio di attività, l’esame di Abilitazione all’esercizio della professione è indetto dalle regioni italiane con modalità proprie ma sostanzialmente le varie leggi regionali prevedono requisiti di accesso simili come il possesso del diploma di scuola media superiore, non necessariamente di ambito turistico. Gli argomenti previsti dall’esame erano relativi alle seguenti materie: geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea, legislazione turistica e doganale e tecnica dei trasporti, tecnica valutaria, elementi di legislazione turistica, compiti e norme dell’attività professionale ed una o più lingue straniere a scelta del candidato.

    Con il decreto Bersani legge 40/2007 per gli accompagnatori turistici vengono meno l’obbligo di autorizzazione preventiva allo svolgimento dell’attività, il rispetto dei parametri numerici e i requisiti di residenza. Vengono confermati i requisiti di qualificazione professionale previsti dalla legge quadro sul turismo (legge 135/2001) e dalle normative regionali. Ai titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l’esercizio dell’attività di accompagnatore turistico, fatta salva la verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi universitario. Qui di seguito riportiamo il Comma 4 dell’articolo 10 del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, che recita: “Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all’obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale secondo la normativa di cui alla citata legge n. 135 del 2001. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente, l’esercizio dell’attività di guida turistica o accompagnatore turistico non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell’esame abilitante di cui alla citata legge n. 135 del 2001 o di altre prove selettive, restando consentita la verifica delle conoscenze linguistiche soltanto quando le stesse non siano state oggetto del corso di studi”

    Leggi di riferimento:

    – L.R. 23 dicembre 1999, n. 44.
    Norme per l’esercizio delle professioni turistiche.
    -L.R. 24 luglio 1997, n. 28.
    Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici.
  • Lo statuto di ALAIT

    ARTICOLO 1 – E’ costituita in Genova un’associazione a carattere regionale degli accompagnatori ed interpreti turistici in possesso di regolare licenza con denominazione ” Associazione Ligure degli Accompagnatori ed Interpreti Turistici –A.L. A.I. T. “.

    ARTICOLO 2 – L’associazione ha sede provvisoria in Via Vigo di Fassa 10 16133 Genova

    ARTICOLO 3 – L’associazione è libera, autonoma, organizzata su basi democratiche, apartitica, senza fini di lucro ed ha una durata illimitata.

    ARTICOLO 4 – possono far parte dell’associazione tutti coloro che sono in possesso della regolare licenza di accompagnatore o interprete turistico secondo le vigenti disposizioni di legge, rilasciata dai Comuni situati nella regione Liguria. Con motivata delibera del Consiglio Direttivo da sottoporre al parere vincolante dell ‘assemblea potranno essere ammesse titolari di licenze rilasciate da altri Comuni.

    ARTICOLO 5 – L’associazione ha lo scopo di :
    – rappresentare gli accompagnatori e interpreti turistici;
    – tutelarne la professionalità;
    – promuovere lo sviluppo culturale ed economico anche attraverso l’organizzazione di seminari, congressi e corsi di aggiornamento;
    – istituire un assetto organico delle categorie;
    – assicurare continuità di prestazioni professionali secondo le effettive esigenze turistiche;
    – salvaguardare l’etica professionale dei soci anche attraverso un’opera di controllo delle qualifiche professionali delle categorie tendente ad arginare fenomeni di abusivismo.

    ARTICOLO 6 – Organi dell’associazione sono: a) assemblea dei soci
    b) consiglio direttivo
    c) presidente
    d) revisori dei conti

    ARTICOLO 7 – L’assemblea dei soci è costituita da tutti i soci iscritti cd in regola con i versamenti della quota annuale. I soci possono deliberare se presenti; se impediti a partecipare possono delegare qualunque socio che si trovi in regola con gli adempimenti associativi.
    Ciascun socio ha diritto di esprimere un voto; nessuno può rappresentare per delega
    più di un socio assente.
    L’assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta l’anno, entro due mesi dalla fine
    dell’anno sociale che terminerà il 31 Dicembre di ogni anno, al fine di :
    1) approvare la relazione del presidente
    2) approvare i bilanci consuntivi e preventivi dell’associazione
    3) approvare la relazione finanziaria dei revisori dei conti
    4) decidere le linee programmatiche di ogni anno sociale
    5) eleggere, ogni biennio, il presidente, i membri del consiglio direttivo ed i revisori
    dei conti
    6) modificare o integrare lo statuto a maggioranza. L’assemblea si riunisce in seduta straordinaria su iniziativa del presidente o su richiesta deI consiglio direttivo o dei revisori dei conti o di almeno un terzo dei soci.

    In caso di dimissioni anticipate di uno o più consiglieri o di uno o entrambi revisori dei
    conti presentate prima della fine del loro mandato, il Consiglio direttivo può eleggere un sostituto ad interim in attesa della convocazione dell’assemblea dei soci.

    ARTICOLO 8 -La convocazione ordinaria e straordinaria deve essere fatta a mezzo lettera che deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, l’ora della riunione in prima e seconda convocazione.
    La convocazione ordinaria deve pervenire ai soci entro 15 giorni dalla data fissata della riunione, la convocazione straordinaria entro 7 giorni dalla data fissata.
    L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, aventi diritto e, in seconda convocazione, che avrà luogo un’ ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.
    Le deliberazioni vengono prese per alzata di mano a maggioranza assoluta.

    ARTICOLO 9 – il consiglio direttivo è composto da sei consiglieri comprensivi del presidente eletto
    dall’assemblea.
    I consiglieri, sempre soci dell’associazione, durano in carica due anni e possono
    essere rieletti.
    Durante il biennio, e in caso di vacanza per dimissioni o per altre cause di uno o più consiglieri, l’assemblea eleggerà il sostituto secondo quanto precede.
    Il consigliere che per tre volte consecutive e, senza giustificato motivo, non
    interviene alle riunioni del consiglio è considerato dimissionario e al suo posto
    subentra il socio eletto come sopra dall’ assemblea.
    Il consiglio direttivo elegge :
    a) il vice presidente
    b) il tesoriere
    c) il segretario

    Tutte le cariche ricoperte sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute in anticipo con ratifica del Consiglio.
    Il consiglio direttivo è convocato dal presidente che lo presiede, oppure quando ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. mediante lettera inviata almeno 7 giorni prima o, in caso di urgenza, con qualunque mezzo postale o telefonico.
    Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei consiglieri ed il voto favorevole della metà più uno dei votanti.

    ARTlCOLO 10 -Il Consiglio attua le delibere dell’assemblea, provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività dell’ associazione; redige e sottopone all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivi e consuntivi dell’attività e del programma di lavoro dell’associazione per il nuovo anno.
    Il consiglio può farsi coadiuvare, ove lo ritenga opportuno, da persane o da esperti anche non soci da esso nominati per richiedere pareri su questioni organizzative, tecniche, scientifiche e culturali.

    ARTlCOLO 11- Il presidente e, in sua assenza, il vicepresidente hanno alternativamente la rappresentanza legale dell’ associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigilano sulla esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio e dall’assemblea e ne dirigono i lavori; presentano annualmente all’ assemblea la relazione morale e finanziaria seconda il disposto di cui all ‘articolo 7 del presente statuto.

    ARTICOLO 12 -Il collegio dei revisori dei conti è composto da due membri. Essi durano in carica due anni. Vigilano sull’attività contabile e redigono la relazione sui bilanci da sottoporre all’ approvazione dell ‘ assemblea dei soci.

    ARTlCOLO 13 -L’amministratore-tesoriere esercita le funzioni di competenza, tiene il registro delle entrate e delle uscite, cura lo schedario ed il tesseramento dei soci di cui tiene aggiornato il registro. E’ custode deI patrimonio dell’associazione e ne esige le quote e le oblazioni. Esegue i pagamenti su ordine del presidente o di chi ne fa le veci.

    ARTICOLO 14 -Il segretario redige i verbali delle adunanze e del consiglio direttivo e dell’assemblea dei soci e cura la corrispondenza.

    ARTICOLO 15 -L’associazione, attraverso il consiglio, applica le sanzioni in presenza dei reiterati comportamenti degli associati contrari ai principi della professione. Le sanzioni disciplinari, dall’ammonimento alla esclusione per i casi più gravi, saranno commisurate alla gravità dei comportamenti.

    ARTlCOLO 16 -Il patrimonio dell’associazione è costituito da :
    a) le quote sociali
    b) eventuali contributi regionali
    c) agni altro contributo privato e/o pubblico

    ARTlCOLO 17 -La qualità di socio si acquista con l’accoglimento da parte del consiglio della
    domanda di adesione.
    La domanda, inoltrata a cura del richiedente e diretta al consiglio direttivo, deve contenere : dati anagrafici, anno di conseguimento dell’abilitazione, fotocopia della licenza.
    Unitamente alla domanda di adesione dovrà essere versata la quota associativa fissata annualmente dal consiglio direttivo. Qualora la domanda non dovesse essere accolta, l’associazione è tenuta a restituire la quota associativa.
    Il consiglio direttivo deve deliberare entro e non oltre tre mesi dalla data della domanda di iscrizione, in merito al suo accoglimento. Alla stessa procedura è tenuto il socio uscito per propria volontà che intenda rientrare nell’associazione.
    La qualità di socio si perde:
    a) per recesso dichiarato dal socio
    b) per decadenza dichiarata dal consiglio direttivo nei confronti del socio che non abbia provveduto al pagamento delle quote ordinarie per due anni consecutivi.
    c) Per esclusione deliberata dall’assemblea delegati nei casi di mancanza osservanza, da parte del socio, del presente statuto o delle deliberazioni legalmente assunte dal consiglio direttivo
    d) Per esclusione adottata come sanzione disciplinare secondo l’art. 15

    La decadenza e l’esclusione devono essere comunicate al socio con lettera raccomandata. Il socio che non ottemperi all’ obbligo deI pagamento delle quote associative nelle forme e dei tempi stabiliti dal consiglio direttivo, perde il diritto a partecipare all’attività dell’associazione.
    La partecipazione all’associazione presuppone la conoscenza e l’accettazione deI presente statuto.

    ARTlCOLO 18 – L’associazione si scioglie per delibera dell’assemblea dei soci presa con la prevista maggioranza.
    L’eventuale attività patrimoniale sarà devoluta in beneficenza.